(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 21 del 10 aprile 2020) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale  23  novembre  2018,  n.  62  (Codice  del
commercio) e in particolare l'art. 4; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
16 gennaio 2020; 
  Vista la preliminare deliberazione della giunta regionale n. 62 del
27 gennaio 2020; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 21 febbraio 2020; 
  Visto il parere favorevole con suggerimenti espresso dalla  seconda
Commissione  consiliare  «Sviluppo  economico  e   rurale,   cultura,
istruzione, formazione» nella seduta del 26 febbraio 2020; 
  Visto l'ulteriore parere della struttura  regionale  competente  di
cui all'art.  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  giunta
regionale del 19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 9 marzo 2020, n. 301; 
  Considerato quanto segue: 
    1. al fine di dare piena applicazione  alla  legge  regionale  23
novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), entrata in vigore il  13
dicembre 2018  ma  con  alcune  disposizioni  in  materia  di  grandi
strutture di vendita rimaste inapplicate in  attesa  del  regolamento
attuativo, sono definite le disposizioni in ordine  al  funzionamento
della  conferenza  dei  servizi  tra  regione,  provincia  e   comune
interessati, competente a esprimere il parere preliminare al rilascio
dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento e  ampliamento  delle
grandi strutture; 
    2. al fine di garantire un'adeguata funzionalita'  agli  esercizi
commerciali in sede fissa e  la  loro  migliore  raggiungibilita'  da
parte  dell'utenza,  riducendo  nel  contempo   l'impatto   di   tali
insediamenti sulla viabilita' pubblica,  sono  previsti  standard  di
parcheggio dimensionati in proporzione  alla  superficie  di  vendita
realizzata, ne sono  individuate  le  caratteristiche  strutturali  e
funzionali e sono definite le caratteristiche dei collegamenti  viari
tra le strutture commerciali e la viabilita' pubblica.  Nel  rispetto
del principio di sussidiarieta', sono altresi' individuate le ipotesi
nelle quali il comune puo' ridurre gli  standard,  in  considerazione
delle caratteristiche dei luoghi o dell'utenza; 
    3. al fine di  favorire  la  migliore  fruizione  degli  esercizi
commerciali  da  parte   dell'utenza,   e'   prevista   la   presenza
obbligatoria di servizi igienici destinati alla clientela  in  misura
proporzionale alla superficie di vendita, opportunamente  forniti  di
fasciatoi; 
    4. al fine di  rendere  piu'  facilmente  fruibili  gli  esercizi
commerciali anche alle persone  con  disabilita',  e'  richiamata  la
necessaria osservanza delle disposizioni in materia  di  eliminazione
delle barriere architettoniche; 
    5. al fine di garantire che le scelte in ordine alla destinazione
delle quote di oneri  di  urbanizzazione  specificamente  finalizzate
alla rivitalizzazione di aree commerciali, ai  sensi  dell'art.  102,
comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per  il
governo  del  territorio),   siano   assunte   attraverso   procedure
trasparenti e condivise,  sono  previste  procedure  concertative  di
livello comunale; 
    6. al fine di dare piena attuazione all'intesa sancita in sede di
Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai  sensi  dell'art.
8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,  n.  131  tra  il  Governo,  le
regioni e gli enti locali  per  la  disciplina  unitaria  in  materia
fieristica), sono  definiti  i  requisiti  per  l'attribuzione  della
qualifica  di  internazionali   e   nazionali   alle   manifestazioni
fieristiche e sono stabiliti i  requisiti  dei  quartieri  fieristici
destinati ad accogliere le manifestazioni internazionali e di  quelli
che possono  ospitare  le  manifestazioni  nazionali.  Sono  altresi'
definiti  i   criteri   per   l'attribuzione   della   qualifica   di
internazionali o nazionali alle manifestazioni fieristiche alla prima
edizione  e  i  settori  di   specializzazione   merceologica   delle
manifestazioni; 
    7.  ai  fini  della  certificazione  dei   dati   relativi   alle
manifestazioni fieristiche, e' riconosciuto  il  ruolo  di  Accredia,
designato quale unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a
svolgere attivita' di accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009; 
    8. al fine di garantire continuita' all'attivita' di impresa,  e'
prevista una disposizione che consente  al  quartiere  fieristico  di
continuare a ospitare le manifestazioni  internazionali  e  nazionali
qualora, in sede di controllo,  venga  riscontrato  non  conforme  ai
requisiti  prescritti  dalle  disposizioni  regionali,   sempre   che
rispetti le disposizioni in materia igienico-sanitaria, di  sicurezza
e  di  agibilita',  a  condizione  che  il  soggetto  che  ne  ha  la
disponibilita' presenti un dettagliato progetto di adeguamento  entro
il termine massimo di dodici mesi, decorsi inutilmente  i  quali  nel
quartiere  fieristico  non  potranno  svolgersi  manifestazioni   con
qualifiche  per  le  quali  il  quartiere  non  presenti  un'adeguata
conformita'; 
    9. al fine della predisposizione dei calendari  fieristici,  sono
dettate norme di dettaglio relative alla modalita' e alla  tempistica
di invio delle richieste di inserimento e disposizioni in ordine alla
pubblicazione dei calendari; 
    10.  al  fine  di  accogliere  il  suggerimento   della   seconda
Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente  il  testo,  e'
riformulato il comma 1 dell'art. 2; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
              (art. 4 della legge regionale n. 62/2018) 
 
  1. Il presente regolamento da' attuazione alla legge  regionale  23
novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio). 
  2. Ai fini del presente regolamento, per codice si intende la legge
regionale n. 62/2018.